POLIZZA VITA

COS'È LA POLIZZA VITA?

Le polizze vita sono dei contratti stipulati tra privati cittadini e compagnie assicurative che obbligano queste ultime a liquidare un beneficiario con una somma oppure sotto forma di una rendita qualora dovesse succedere qualcosa in relazione alla vita del contraente. Il mercato delle assicurazioni offre uno scenario piuttosto vasto fatto di diversi prodotti utili a soddisfare un po’ tutte le necessità. Chiunque desideri usufruire di una polizza di questo tipo dovrà pertanto sottoscrivere un contratto con una compagnia erogante assicurazioni vita e corrispondere a tale compagnia un premio. Questi strumenti sono da considerarsi importanti in termini previdenziali per la propria famiglia, oltre a costituire una potenziale forma di previdenza integrativa. Un’assicurazione vita vuole quindi che la compagnia assicurativa si impegni a liquidare un capitale (in una soluzione o mediante una rendita) conseguentemente ad un accadimento relativo alla vita, quale ad esempio la morte o anche l’esistenza in vita dell’assicurato in una determinata data, dietro il versamento di un premio.

Una polizza di questo tipo è da considerarsi uno strumento importante per sopperire ai problemi economici derivanti dalla morte di un membro del nucleo familiare, in particolar modo quando l’assicurato contribuiva in maniera determinante all’equilibrio economico della famiglia stessa. Non solo, un’assicurazione sulla vita è anche da intendersi come uno strumento utile a garantirsi una pensione integrativa.

COME FUNZIONA LA POLIZZA VITA?

Nel contratto che regola un’assicurazione vita giocano un ruolo importante quattro figure diverse: contraente, assicuratore, assicurato e beneficiario.

Il contraente è colui che di fatto sottoscrive il contratto e quindi si deve impegnare ad onorarlo, cosa importante è che il contraente può essere sia una persona fisica come anche giuridica. L’assicuratore deve essere una compagnia che gode di autorizzazione da parte del Ministero dell’Industria ad operare specificatamente nel campo “vita” ed è di fatto l’entità che riscuote il premio assicurativo dal contraente e che poi si impegna a sua volta a liquidare nei termini previsti. L’assicurato è invece la persona alla cui vita fa esplicito riferimento il contratto stipulato tra contraente e assicuratore. Il beneficiario infine è colui che riceve la liquidazione prevista dal contratto al verificarsi delle condizioni previste nella polizza vita.

QUALI SONO I TIPI DI POLIZZA VITA?

Si possono individuare principalmente tre tipi di polizza vita:

      1. le polizze vita miste liquidano il beneficiario sia in caso di morte dell’assicurato sia in caso di vita dello stesso e qualora l’assicurato fosse in vita alla scadenza del contratto stipulato, il capitale previsto può essere versato da parte della compagnia assicurativa anche come rendita vitalizia;
      2. le polizze per il caso vita sono caratterizzate dal fatto che alla loro scadenza viene erogato al beneficiario un capitale o una pensione integrativa. In questo caso l’assicurazione non prevede alcuna copertura in caso di morte dell’assicurato, se ciò dovesse accadere nel corso di validità della polizza, agli eredi del defunto andrebbe il cumulo dei premi versati fino al decesso una volta rivalutato a seconda del rendimento avuto grazie alla gestione del patrimonio operata da parte della compagnia assicurativa;
      3. le polizze per il caso morte per loro natura garantiscono la liquidazione di un capitale al beneficiario indicato in polizza in caso di morte dell’assicurato. Queste polizze non prevedono erogazioni di alcun tipo nel caso in cui l’assicurato sia in vita alla scadenza della polizza, quindi sono da considerarsi utili alla tutela economica dei beneficiari ma non ai fini della previdenza complementare.

COS'È LA POLIZZA VITA MISTA?

Questo tipo di assicurazione sulla vita prevede, come le altre, un capitale o anche una rendita a favore dei beneficiari indicati nel contratto, ma in aggiunta alle altre polizze vita può prevedere ulteriori garanzie complementari. Il premio versato secondo quanto deciso in fase di stipula contiene quindi una quota dedicata alla vera e propria polizza vita, che può essere soggetta a rivalutazione, ed una quota invece devoluta alle altre forme di garanzia complementare scelte. In merito al capitale maturato con la polizza vita, esso può essere liquidato sotto forma di rendita vitalizia, che sarà quindi proporzionale ai premi versati, nonché all’età dell’assicurato al momento in cui la rendita inizia. La liquidazione può anche avvenire in forma di capitale intero alla scadenza della polizza, e in questo caso l’assicurato può decidere di posticipare il momento dell’erogazione, continuando così a godere della rivalutazione del capitale.

COME FUNZIONANO LE POLIZZE MISTE?

Le polizze vita miste sono particolari forme di assicurazione sulla vita che combinano tra loro le comuni caratteristiche di una polizza vita, cioè un capitale o una rendita disponibili, ad una o più condizioni complementari che solitamente sono tutte rivolte ad assicurare una certa tranquillità all’assicurato ed ai familiari. Tra i rischi complementari considerati più spesso ci sono le malattie, l’infortunio, l’invalidità etc.

Polizze Unit-Linked
Questo tipo di assicurazioni offre una vasta gamma di possibilità agli assicurati, grazie ad una notevole flessibilità in relazione all’età dell’assicurato, alla sua condizione economica comprendendo anche la possibilità di cambiare la durata del contratto stesso nel corso della sua validità. Le Polizze Unit-Linked prevedono che i premi siano, di fatto, quote di un fondo di investimento; il capitale quindi si calcola moltiplicando il numero di quote acquisite nel tempo con il loro valore al momento del calcolo. Questo tipo di polizze rappresentano margini di rischio diversi dalle altre perché solitamente non prevedono che venga garantito un capitale minimo o particolari rendimenti.

Polizze Index-Linked
Come dice il nome stesso, il capitale reso è intimamente legato all’andamento di titoli azionari o fondi di investimento, si tratta, quindi, di polizze la cui prestazione dipende dall’andamento del particolare indice di riferimento. In questo caso esistono polizze caratterizzate da un rendimento minimo garantito, che tutela il sottoscrivente qualora alla scadenza del contratto di assicurazione l’indice faccia segnare un andamento negativo.

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Il contraente è colui che sottoscrive la polizza, colui che effettua i versamenti ed è titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In sostanza è Il “proprietario” del contratto, l’unico quindi a poter decidere eventuali modifiche da apportare.
Il contraente può decidere di cedere la titolarità (contraenza) della polizza a qualcun altro (persona fisica o giuridica), di conseguenza il contraente può essere cambiato.

L’ assicurato è la persona sulla cui testa è creata la polizza. Nella maggior parte dei casi, il contraente e l’assicurato coincidono, quindi in sostanza si ha un unico soggetto che sottoscrive un contratto facendolo costruire sulle proprie caratteristiche di età e sesso.
Nella maggior parte delle polizze c’è un solo assicurato (rari i casi in cui vi sono due teste, soprattutto per Polizze Unit Linked), ed è l’unica figura della polizza che non può mai essere cambiata.

Il beneficiario è la persona che ha diritto alle prestazioni dedotte in contratto. Possono esserci più beneficiari (es. i tre figli di un genitore che ha stipulato come contraente) e possono essere cambiati mediante comunicazione scritta del contraente, anche più volte. Inoltre se il contraente lo desidera può rendere “irrevocabili i beneficiari” ossia renderli immodificabili.

Nel caso di una polizza vita caso morte, stipulata per assicurare un capitale nell’evenienza della morte dell’assicurato prima della scadenza scelta e stabilita nella polizza, il contraente e l’assicurato possono essere due persone distinte. È tuttavia necessario che il contraente, vale a dire la persona che stipula la polizza e che paga i premi, documenti alla compagnia il consenso scritto dell’assicurato alla stipula della polizza (Cod. civ. art. 1919).

Sì. È possibile in qualsiasi momento, anche nel corso della durata del contratto, revocare uno o più beneficiari precedentemente indicati.

In base alla legislazione vigente, una polizza vita può essere stipulata solo dopo aver compiuto il 18° anno di età.

Le polizze Index Linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dal valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Le polizze Unit Linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dal valore delle quote di fondi d’investimento in cui vengono investiti i premi versati.

È abolita l’imposta del 2,5% sui premi delle polizze vita. Viene però limitata la detraibilità dalle imposte dei premi pagati (oggi è detraibile il 19% del premio pagato, ma questa percentuale può essere annualmente rivista dalla Legge Finanziaria) alle sole polizze che prevedano la copertura dei rischi: caso morte, perdita di autosufficienza, infortuni e invalidità con franchigia del 5%.

Con il termine tasso d’interesse minimo garantito si intende la percentuale minima riconosciuta annualmente dalla compagnia sull’ammontare investito.

Le polizze Unit Linked solitamente sono emesse nella formula a “vita intera”, ovvero non prevedono una scadenza precisa. In tal modo l’assicurato può riscattare il capitale quando lo ritiene più opportuno, senza correre il rischio di dover effettuare il riscatto in momenti di debolezza dei mercati.

Si definiscono temporanee quelle assicurazioni caso morte che garantiscono il pagamento di un capitale solo se l’assicurato muore entro un prestabilito periodo di tempo. I premi vengono pagati per tutta la durata del contratto o, al massimo, fino alla morte dell’assicurato e sono comunque acquisiti dalla compagnia, sia che avvenga o meno la morte dell’assicurato. La prestazione dell’assicuratore è incerta, in quanto il soggetto può morire o no nel periodo considerato.

Le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili. Ai sensi dell’Art. 1923 del Codice Civile, le somme corrisposte dalla Società al contraente o al beneficiario non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare. Ciò significa che, anche in caso di fallimento del contraente o del beneficiario, tali somme non vengono ripartite tra i creditori.

    • Detrazione fiscale dei premi: sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo il rischio di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di € 1.291,14 viene riconosciuta annualmente al contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.
    • Tassazione delle somme assicurate: le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita sono esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell’assicurato, in caso di invalidità permanente ovvero in caso di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
      Se corrisposte in forma di capitale, al termine del differimento o per riscatto, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta nella misura del 12,5% della differenza tra la somma dovuta e l’ammontare dei premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Compagnia per le coperture di rischio).
    • I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali (corrisposti dalla Compagnia al lordo degli oneri fiscali) concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza tra capitale percepito e premi versati. Le rate di rendita, limitatamente all’importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata senza tener conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostituiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Sì, a condizione che l’assicurato dia il consenso scritto alla sua conclusione, apponendo la firma sul contratto.

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